Nella mia esperienza lavorativa affronto quotidianamente tematica relative alla contrattualistica di fornitori italiani che si avvalgono di distributori europei.
Al pari di molti altri paesi europei, l’ordinamento italiano non prevede specifica protezione ai distributori/concessionari di vendita al termine del rapporto. Si è quindi propensi a pensare che in ambito comunitario il distributore non goda di particolare tutela, ma non è sempre così.
Il Belgio, ad esempio, possiede una specifica normativa a tutela dei distributori nazionali, riconoscendo loro, alla cessazione del rapporto per colpa non imputabile al distributore (e alcune altre eccezioni) il diritto ad un congruo preavviso (dove per congruo, dipendendo dalle circostanze, è un periodo che può variare da 3 a 42 mesi), un indennizzo finalizzato al ristoro dei costi organizzativi e il goodwill per la clientela.
Anche in assenza di una normativa specifica, la giurisprudenza di alcuni paesi, negli ultimi anni, sembra voler proteggere il distributore, alla cessazione del rapporto, con un indennizzo del tutto analogo a quello previsto per gli agenti in ambito comunitario.
E’ il caso, tra gli altri, della Germania, che tutela i distributori per applicazione analogica delle norme in materia di agenzia (e l’indennizzo è calcolato sulla media annuale del margine), o il caso della Norvegia, con sentenza della Corte d’Appello 4 giugno 2013.
Attenzione quindi nella redazione redazione dei contratti di distribuzione e alla tentazione, diffusa ma pericolosa, di utilizzare i contratti “standard”.
Avv. Stefano Salardi