L’assegno di mantenimento a favore del coniuge “debole” è stato fino ad oggi determinato sul principio di analogia del tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.
La Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile – con sentenza n. 11504/17, ha rivoluzionato questo orientamento, ritenendolo “non più attuale”.
Il nuovo principio a cui i Tribunali dovranno attenersi è quello del “raggiungimento dell’indipendenza o autosufficienza economica”, dovendosi intendere la funzione esclusivamente assistenziale dell’assegno divorzile.
Il Giudice del divorzio, in presenza di una richiesta di assegno, opererà quindi un percorso a due fasi progressive:
a) deve verificare se il richiedente sia sprovvisto di mezzi adeguati o si trovi nell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, con esclusivo riferimento alla sua indipendenza o autosufficienza economica desunta dai principali indici (reddito, patrimonio, capacità e possibilità effettive di lavoro personale, stabile disponibilità di una casa di abitazione);
b) valutato positivamente il diritto del richiedente, deve tener conto, nella fase di quantificazione dell’assegno, del principio della solidarietà economica dell’ex coniuge obbligato all’assegno, valutando la situazione specifica e le condizioni soggettive delle parti.
Avv. Stefano Salardi