da Studio Legale Salardi | 7 Giugno 2016

I termini di deposito del fascicolo di bilancio presso la sede sociale e la convocazione dell’assemblea dei soci per la relativa approvazione.

Bilancio

Per le Spa, il terzo comma dell’art. 2366 cod. civ. sancisce che <<lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea>>.

Parallelamente, per le Srl, il primo comma dell’art. 2479 bis cod. civ. stabilisce che << l'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese.
D’altra parte, il terzo comma dell’art. 2429 cod. civ. (richiamato, in materia di Srl, dall’art. 2478 bis cod. civ.), prevede che <<il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione>>.
Se gli amministratori, nel rispetto della previsione statutaria, convocassero l’assemblea con comunicazione ricevuta dai soci otto giorni prima dell’assemblea, i soci, o taluno di essi, potrebbero dolersi della costrizione del diritto di informazione relativo al fascicolo di bilancio, previsto in quindici giorni. D’altra parte, non v’è alcuna norma che imponga agli amministratori di anticipare la convocazione assembleare al fine di estendere da otto a quindici i giorni liberi di convocazione.
La questione potrebbe sembrare trascurabile ma, nelle società di capitali a base allargata o in presenza di soci litigiosi, gli effetti del mancato coordinamento delle norme in esame potrebbero divenire estremamente fastidiosi, ivi inclusa l’eventuale impugnazione della delibera assembleare.
Dunque chi ha ragione?
Il Tribunale di Latina (sentenza 18 novembre 2015 n. 2771) decidendo sulla questione in materia di società a responsabilità limitata, si è pronunciata a favore del predominio della norma statutaria con conseguente livellamento ad otto giorni del diritto di informazione dei soci. Non risultano precedenti giurisprudenziali in materia di Spa ma non si vede sostanziale ragione per cui il principio enunciato dal Tribunale di Latina, se venisse consolidato, non possa essere applicato anche alle Spa. Nel dubbio tuttavia perché rischiare? Anticipare l’invio dell’avviso di convocazione metterà al riparo da inutili contenziosi.

Avv. Stefano Salardi