La sentenza della CTP Milano 1303/3/17 sancisce l'illegittimità dell'l’accertamento dell’imposta di registro in misura proporzionale nel caso di concordato con terzo assuntore, riconoscendo che per l’individuazione del presupposto impositivo rileva unicamente la sentenza di omologazione e non la cessione a favore dell'assuntore dell’attivo fallimentare e il contestuale accollo dei debiti.