Sempre più di frequente capita di leggere pronunce nelle quali la parte soccombente viene condannata al risarcimento dei danni per lite temeraria, forma di danno punitivo volto a scoraggiare l’abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia, deflazionando il contenzioso ingiustificato.
Ai sensi dell’art. 96 ultimo comma c.p.c., se risulta che la parte soccombente abbia resistito in giudizio con male fede o colpa grave, il Giudice può infatti condannarla, su istanza dell’altra parte, oltre alle spese, al risarcimento dei danni che liquida, anche d’ufficio, in sentenza.
Secondo la giurisprudenza più attuale, ai fini del riconoscimento del danno da responsabilità aggravata, il Giudice “può fare riferimento a nozioni di comune esperienza, tra cui il pregiudizio che la controparte subisce per il solo fatto di essere stata costretta a contrastare un’ingiustificata iniziativa dell’avversario, non compensata, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso” (Cass. Sezioni Unite n. 3057 del 2009).
Citiamo a tale proposito alcune recenti sentenze che hanno visto coinvolti tre nostri assistiti risultati vittoriosi in controversie civili:
- Sentenza Tribunale di Monza n. 815 del 30.03.2016 – parte soccombente è stata condannata al pagamento di € 1.000,00 con la seguente motivazione “ al rigetto delle domande attore segue la rigida applicazione del principio di soccombenza e la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. al risarcimento del danno subito dalle controparti, il cui ammontare può essere calcolato in percentuale sull’importo dei compensi riconosciuti in favore delle stesse, tenendosi anche conto a tal fine della durata complessiva non particolarmente eccessiva del presente giudizio”;
- Sentenza Tribunale di Tempio Pausania n- 105 del 22.02.2016 – con tale pronuncia la nostra controparte è stata condannata al risarcimento del danno per lite temeraria liquidato in € 1.500,00: “E’ infatti evidente che la parte vittoriosa, per il solo fatto di essere stata coinvolta in un contenzioso privo di giustificazione, ha presumibilmente subito di per sé pregiudizi consistenti nel dover impiegare il proprio tempo e le proprie energie per le valutazioni preliminari al contrasto processuale, per la scelta del difensore, per le successive consultazioni con lo stesso e per la valutazione della linea difensiva, per il necessario approntamento del materiale difensivo, per la stessa partecipazione al processo quando imposta o, comunque, intervenuta nell’esercizio delle facoltà processuali e così via; attività inevitabilmente sottratte alle ordinarie occupazioni lavorative o di svago e non compensate in alcun modo dalla pronuncia sull’obbligo di rimborso delle spese giudiziali”.
- Sentenza Tribunale di Mantova Sezioni Specializzate Agrarie n.1262 del 19.12.2014 – con tale pronuncia il nostro avversario è stato condannato al pagamento di € 1.000,00 per i seguenti motivi: “ la soccombenza integrale di parte resistente, unitamente alla circostanza che la stessa non solo abbia proposto due eccezioni meramente dilatorie e sfornite di fondamento ma anche abbia contestato il tentativo di conciliazione validamente proposto da controparte, giustificano la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. al pagamento di un’ulteriore somma che, tenuto conto del valore della causa e delle spese, può essere equitativamente determinata nella misura di € 1.000,00”.
Avv. Alessandra Rossi