La Corte di Giustizia Europea, con sentenza C246/16, Sezione Prima, del 23.11.2017, ha sancito il seguente principio:
L’articolo 11, parte C, paragrafo 1, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/Cee del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto all’infruttuosità di una procedura concorsuale qualora una tale procedura possa durare più di dieci anni.
Conseguentemente, l'IVA sulle fatture insolute emesse nei confronti dell'imprenditore fallito, potrà essere detratta fin dall'inizio della procedura, anche relativamente alle fattispecie anteriori alla Legge di Stabilità 2016.
Avv. Stefano Salardi