da | 30 Agosto 2016

Vita dura per i debitori - Il creditore accede alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria

salardi placeholder

L’art. 14 del D.L. n. 83/2015, convertito con modifiche dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, ha modificato l’art. 155-quinquies disp. att. c.p.c. disponendo (sino all’attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 155- quater, comma 1, delle medesime disposizioni di attuazione del codice di procedura civile) previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, l’immediata fruibilità da parte del creditore delle informazioni contenute nelle banche dati dell’Anagrafe tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c.
Il creditore quindi, munito di titolo esecutivo, a ciò autorizzato dal Tribunale e con apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, avrà accesso ai dati di cui l’Agenzia è titolare e, in particolare a:
- ultime dichiarazioni presentate disponibili;
- certificazioni dei sostituti d’imposta per la corresponsione di redditi di lavoro dipendente o autonomo trasmesse (ultima annualità per la quale vi sono dati disponibili);
- elenco degli atti del registro (l'ultimo decennio presente nella banca dati);
- elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali il debitore intrattiene rapporti finanziari (senza i saldi, giacenza media o singoli movimenti).

Stefano Salardi